DVR obbligatorio da Giugno 2013


Dal 1 Giugno 2013 verrà meno la possibilità – per le aziende fino a 10 dipendenti – di autocertificare la valutazione dei rischi e dovrà essere applicato quanto previsto dal Decreto interministeriale 30 novembre 2012 recante “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” (G.U. 6/12/2012, n. 285), entrato in vigore il 6 febbraio 2013.

E’ necessario, quindi, che le aziende che fino ad oggi si siano avvalse della facoltà di “auto dichiarare” la valutazione dei rischi si muniscano di un vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
A tale riguardo, è possibile utilizzare – quale strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge – le procedure di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

E’ opportuno sottolineare che il non adeguamento del DVR corrisponde, ai fini sanzionatori, ad una mancata valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):

  • Omessa redazione del DVR: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
  • Incompleta redazione del DVR: Ammenda da 1.000 a 4.000 €