Le modalità di controllo doganale delle merci in importazione varieranno di intensità in base a tre fasi, fino ad arrivare al 1° luglio 2021 in cui i controlli saranno più rigorosi.
La scheda allegata, predisposta dall’Agenzia ICE, riassume i dei controlli doganali all’importazione, distinti in tre momenti: 01 gennaio 2021 – 01 aprile 2021 – 01 luglio 2021
Le procedure doganali si attiveranno poi con modalità e tempistiche diverse a seconda della tipologia della merce.
Per richiedere il Codice EORI (necessario per esportare verso Paesi Extra-UE) potete consultare questo allegato: Codice EORI
Nell’elenco riportato in seguito sono invece descritte le principali novità che le imprese italiane devono tenere in considerazione per il mercato UK divenuto da poco un mercato Extra-UE.
1. INDIRIZZO DELL’OPERATORE
EXPORT IN UK
PERIODO 01/01/2021 – 30/09/2022: In questo periodo è possibile utilizzare l’indirizzo di un operatore in UE, Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
DAL 01/10/2022: i prodotti dovranno riportare in etichetta l’indirizzo di un operatore (o importatore) con sede in Gran Bretagna.
IMPORT DA UK
DAL 01/02/2021: I prodotti preconfezionati in Regno Unito e commercializzati in Europa devono riportare in etichetta l’indirizzo di un operatore (o dell’importatore) con sede in UE o Irlanda del Nord.
2. MARCHI E BOLLI SANITARI
DAL 01/01/2021: Carni fresche e altri prodotti di origine animale realizzati e immessi sul mercato in Gran Bretagna devono essere provvisti di nuovi bolli sanitari / marchi di identificazione.
Su questo link potete consultare le ultime disposizioni della Food Standard Agency circa i nuovi marchi e bolli.
3. PRODOTTI BIO
FINO AL 31/12/2021: la Gran Bretagna riconosce l’equivalenza dei prodotti biologici europei ai propri. L’Unione europea non ha ancora deciso se riconoscere come biologici gli alimenti e i mangimi registrati in UK a partire dal 01/01/2021, e se il logo biologico dell’UE potrà venire ancora venire utilizzato su tali prodotti.
4. ORIGINE
DAL 01/01/2021: i prodotti dell’Irlanda del Nord possono continuare a riportare la dicitura “origine UE” in etichetta. Quelli realizzati in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) dovranno invece rimuovere tale contrassegno – e non potranno venire indicati come tali, neppure quali ingredienti di altri alimenti.
Gli alimenti prodotti e venduti in Gran Bretagna potranno invece mantenere l’indicazione “origine UE” fino al 30/09/2022.
5. ORIGINE OLI D’OLIVA
Le miscele di oli d’oliva potranno riportare l’origine “UE” / “non UE” solo se commercializzate in Irlanda del Nord.
DAL 01/10/2022: i prodotti venduti in Gran Bretagna dovranno riportare la dicitura “miscela di oli d’oliva provenienti da più paesi”, l’elenco di ogni Paese di origine ed il nome del “trading bloc” a cui si applica un regional trade agreement, (es. “blend of olive oils of European Union origin”).
La novità consiste dunque nell’obbligo di precisare i singoli Paesi di provenienza degli oli extra-UE (es. Turchia, Tunisia).
6. MIX DI FRUTTA E VERDURA – CARNE – UOVA
DAL 01/10/20: l’origine dei mix di frutta e verdura, qualora non precisata coi nomi dei singoli Paesi dovrà essere indicata con la dicitura “UK” o “non-UK”. La stessa regola vale anche per le carni bovine e per quelle macinate.
DAL 01/10/2022: le uova britanniche saranno soggette ai requisiti d’importazione stabiliti in UE per i prodotti d’origine animale in arrivo dai Paesi terzi.
7. INDICAZIONI DI ORIGINE
DAL 01/02/2024: I prodotti DOP, IGP e STG del Regno Unito registrati prima del 01/01/2021 dovranno aggiornare le diciture in etichetta ed utilizzare i nuovi logo ‘Designated Origin’, ‘Geographic Origin’, ‘Traditional Speciality’ – ‘UK-protected’.
A questo link potete consultare le disposizioni della Food Standard Agency circa i loghi britannici dei prodotti con indicazione geografica protetta.