Panifici, nuova regolamentazione


Dopo 12 anni di trattative e incontri, di comunicazioni con Bruxelles sulle compatibilità comunitarie, sulla libera circolazione di merci e prodotti, il MISE è riuscito ad emanare un decreto per stabilire ciò che la legge aveva già delineato, ossia un regolamento di disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell’adozione  della  dicitura  «pane  conservato».

Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole  Alimentari,  Forestali  e del Turismo e il Ministro della Salute, ha emanato il decreto interministeriale  1° ottobre 2018, n. 131 in materia di Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco»  e  dell’adozione  della  dicitura  «pane  conservato».

Tutto questo mentre al Senato è ripartito l’iter di disciplina della materia ben più ampio e articolato.

Il testo del DM in vigore dal 18 Dicembre 2018 prevede che per “panificio” si intende l’impresa che dispone  di  impianti  di produzione di  pane  ed  eventualmente  altri  prodotti  da  forno  e assimilati o affini e  svolge  l’intero  ciclo  di  produzione  dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.

Il DM poi passa alla definizione di “pane fresco” precisando che è denominato «fresco» il pane preparato secondo un processo di produzione   continuo,   privo   di   interruzioni   finalizzate   al congelamento o  surgelazione,  ad  eccezione  del  rallentamento  del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti  e  di  altri trattamenti aventi effetto conservante. E’ ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72  ore  dall’inizio della  lavorazione  fino  al  momento  della  messa  in  vendita  del prodotto.

Il testo ministeriale poi definisce il “pane conservato o a durabilità prolungata” sancendo che fatte salve  le  norme  vigenti  in  materia,  al   pane   non preimballato ai  sensi  dell’articolo  44  del  regolamento  (UE)  n. 1169/2011 si applicano le disposizioni di cui all’allegato VI,  parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Il pane non  preimballato  ai  sensi  dell’articolo  44   del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti  agli  obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché’ le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

Al momento della vendita, il pane per il quale è utilizzato un metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell’arco  del processo produttivo, deve essere esposto in  scomparti  appositamente riservati.

È consentito utilizzare incarti o imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi alle disposi- zioni del presente regolamento per 90 giorni a decorrere dalla data della sua pubblicazione, fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Fonte: Confesercenti