Le nuove sanzioni in tema di etichettatura


 

L’8 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento e della Direttiva 2011/91/UE, ai sensi di quanto già disposto dalla Legge di delegazione europea 2015.

Le nuove norme entreranno in vigore il 9 maggio 2018 (90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta); fino a quella data resteranno in vigore le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Il nuovo testo normativo, in particolare, interviene in due distinti ambiti:

  1. da un lato, con gli articoli da 3 a 16, stabilisce la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. (UE) n. 1169/2011;
  2. da un altro lato, con gli articoli da 17 a 24, introduce norme nazionali riguardanti sia l’indicazione del numero di lotto, sia l’etichettatura dei prodotti non preimballati, con le rispettive sanzioni.

LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011.

La parte più importante ed attesa del decreto legislativo n. 231/2017 riguarda, senz’altro, le sanzioni amministrative pecuniarie, applicabili in caso di violazione degli obblighi di etichettatura previsti dal reg. (UE) n. 1169/2011 (“salvo che il fatto costituisca reato“).

Le disposizioni sanzionatorie riguardano la mancata apposizione delle informazioni obbligatorie e l’indicazione delle informazioni (obbligatorie e facoltative) con con modalità difformi da quelle prescritte dalla normativa europea.

Gli importi, variabili ovviamente a seconda della gravità delle singole infrazioni, oscillano da un minimo di € 500 ad un massimo di € 40.000.

Merita di essere segnalata la sanzione da € 3.000 ad € 24.000 riguardante i casi di produzione o confezionamento per conto terzi, destinata ad applicarsi laddove, sull’etichetta, venga erroneamente indicato il produttore/confezionatore contoterzista, anziché – come prevede l’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento europeo – il soggetto con il cui nome o marchio il prodotto viene commercializzato.

ISTITUTI DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI.

Per tutte le sanzioni, viene espressamente confermata l’applicabilità delle seguenti agevolazioni:

  • pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo) entro 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981;
  • l’ulteriore riduzione del 30%, se il pagamento è effettuato entro 5 giorni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014;
  • l’adozione della sola diffida a provvedere entro 20 giorni alla regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni, nel caso in cui vengano contestate per la prima volta delle violazioni sanabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014.

Inoltre, è prevista una riduzione sino ad un terzo delle sanzioni comminate alle microimprese.

L’INDICAZIONE DEL LOTTO.

Confermando quanto già stabilito sino ad oggi dal decreto legislativo n. 109/1992, l’articolo 17 del decreto legislativo n. 231/2017 pone il divieto di porre in vendita un alimento privo di indicazione del numero identificativo del lotto cui appartiene il prodotto, salvi alcuni casi di esenzione.

Per i prodotti preimballati, il lotto deve figurare sull’etichetta. Per quelli non preimballati, invece, è sufficiente l’indicazione sui soli documenti commerciali di vendita.

L’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI NON PREIMBALLATI.

Secondo quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 231/2017, i prodotti non preimballati (compresi quelli imballati nello stesso punto vendita) devono essere accompagnati dalle seguenti informazioni obbligatorie:

  1. la denominazione dell’alimento;
  2. l’elenco degli ingredienti (salvo i casi di esenzione);
  3. le sostanze che provocano allergie ed intolleranze, come indicate dall’allegato II del reg. (UE) n. 1169/2011;
  4. le modalità di conservazione, per i soli prodotti rapidamente deperibili;
  5. la data di scadenza, per le sole paste fresche;
  6. il titolo alcolometrico volumico effettivo, per le sole bevande con più dell’1,2% alc. vol.
  7. la percentuale di glassatura (ossia, ghiaccio), per i prodotti congelati con presenza di ghiaccio;
  8. l’indicazione “decongelato“, per gli alimenti congelati e venduti dopo lo scongelamento (salvo i casi di esenzione, in particolare qualora il prodotto scongelato sia utilizzato come ingrediente).

Le informazioni di cui sopra devono essere riportate su un cartello applicato al recipiente che contiene il prodotto, oppure su altro sistema equivalente – anche digitale, purché facilmente accessibile dagli acquirenti – collocato nello stesso comparto in cui il prodotto è esposto.

Viene peraltro confermata, per i prodotti di gelateria, pasticceria, panetteria, pasta fresca e gastronomia, la possibilità di riportare gli ingredienti sul cosiddetto “cartello unico“, oppure su un apposito registro o sistema digitale messi a disposizione dei clienti.

Le disposizioni sui prodotti non preimballati, tuttavia non si applicano agli alimenti fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell’Unione europea.

LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SOMMINISTRAZIONE.

Per quanto riguarda, infine, i prodotti non preimballati serviti negli esercizi di somministrazione per il consumo immediato (ad esempio, ristoranti, bar, mense e simili), sono richieste soltanto le seguenti informazioni obbligatorie:

  1. le sostanze che provocano allergie ed intolleranze, di cui all’allegato II del reg. (UE) n. 1169/2011;
  2. l’indicazione “decongelato” (salvo i casi di esenzione).

Le indicazioni devono essere leggibili su menù, registri, cartelli o altri sistemi equivalenti, anche digitali.

In alternativa, per gli allergeni è possibile limitarsi ad esporre sul menù, registro o cartello un avviso scritto sulla “possibile presenza di sostanze che provocano allergie ed intolleranze”, nel quale si inviti, inoltre, la clientela a rivolgersi al personale per consultare l’ulteriore documentazione scritta, contenente l’elenco completo degli allergeni contenuti in ciascun alimento.

Fonte: Cibuslex