Gli insetti nel cibo sono ammessi?


Il Ministero della Salute, con la nota ministeriale: Informativa in merito all’uso di insetti in campo alimentare con specifico riferimento all’applicabilità del Regolamento (UE) 2015/2283 sui “novel food”, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di impiego come alimenti di insetti e/o loro derivati per effetto dell’applicazione del Regolamento UE 2283/2015 sui nuovi alimenti (novel food) in vigore dal 1 gennaio 2018.

Per prima cosa il Ministero della Salute chiarisce che tutti i prodotti alimentari privi di una storia significativa di consumo nell’Unione Europea al 15 Maggio del 1997 sono da considerarsi “novel food” e, ai fini di un eventuale impiego alimentare, richiedono una preventiva autorizzazione a livello UE previo accertamento della loro sicurezza alle quantità di assunzione proposte.

In particolare l’autorizzazione di un novel food deve essere richiesta ora alla Commissione europea, seguendo le linee guida recentemente pubblicate dall’EFSA, e quindi il novel food può essere immesso in commercio solo dopo il rilascio dell’apposita autorizzazione e alle condizioni stabilite dalla stessa.

Viste le suddette indicazioni, gli insetti e i loro derivati devono essere tutti considerati come novel food e, al momento, nessuna specie di insetto (o suo derivato) è autorizzata per tale impiego.

In Italia quindi, ad oggi, non è ammessa alcuna commercializzazione di insetti o di suoi derivati come alimenti destinati all’uomo e la stessa sarà consentita solo quando verrà rilasciata, a livello UE, una specifica autorizzazione in applicazione del regolamento (UE) 2283/2015.

In riferimento all’articolo 35 dello stesso Regolamento sulle “Misure transitorie”, va chiarito che alcuni Stati membri hanno ammesso a livello nazionale la commercializzazione di qualche specie di insetto in un regime di “tolleranza”. E’ stato comunque stabilito, con lo stesso articolo, che per le specie in questione deve essere presentata una domanda di autorizzazione, al fine di definire le condizioni atte a garantirne la sicurezza d’uso per una libera circolazione sul mercato UE. Nel frattempo gli Stati membri che ne hanno ammesso la commercializzazione prima del 1 gennaio 2018 possono continuare a mantenerle sul loro mercato.

Fonte: Dott. Stefano Gabrio Manciola