Dal 25 novembre 2014 ristoranti, bar e pubblici esercizi dovranno presentare a tavola solo bottiglie d’olio d’oliva vergine ed extra vergine con tappo antirabbocco. La nuova legge 161/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, all’articolo 18, comma 1 c) recita: “Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta”. La sanzione prevista varia da 1.000 a 8.000 euro, con confisca del prodotto. La legge non prevede alcun tempo di adeguamento, neanche per l’esaurimento delle scorte in magazzino.
L’Italia non è la prima nazione europea ad aver emanato una simile normativa, perché in Spagna il tappo antirabbocco è obbligatorio già dall’inizio dell’anno. Si tratta di una delle misure prese a difesa dei consumatori. In molti locali era ormai un’abitudine rabboccare le bottiglie di extra vergine con oli diversi rispetto a quello indicato in etichetta. Qualcuno usava anche miscele di oli di semi. Si tratta di una truffa con risvolti molto critici nei confronti dei clienti, considerando la possibilità di trovare persone allergiche o intolleranti agli oli di semi. Da qui la necessità di porre un freno alla cattiva abitudine del rabbocco che giunge solo ora, dopo che l’iniziativa legislativa in sede europea è stata bloccata per l’opposizione dei premier di Gran Bretagna e Olanda nella primavera del 2013 (leggi l’articolo http://www.dinotteagronomo.com/?p=531).
LA SITUAZIONE DEI PRODUTTORI DI OLIO E TAPPI