Scatta l’obbligo del tappo anti-rabbocco


Dal 25 novembre 2014 ristoranti, bar e pubblici esercizi dovranno presentare a tavola solo bottiglie d’olio d’oliva vergine ed extra vergine con tappo antirabbocco. La nuova legge 161/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, all’articolo 18, comma 1 c) recita: “Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta”. La sanzione prevista varia da 1.000 a 8.000 euro, con confisca del prodotto. La legge non prevede alcun tempo di adeguamento, neanche per l’esaurimento delle scorte in magazzino.

L’Italia non è la prima nazione europea ad aver emanato una simile normativa, perché in Spagna il tappo antirabbocco è obbligatorio già dall’inizio dell’anno. Si tratta di una delle misure prese a difesa dei consumatori. In molti locali era ormai un’abitudine rabboccare le bottiglie di extra vergine con oli diversi rispetto a quello indicato in etichetta. Qualcuno usava anche miscele di oli di semi. Si tratta di una truffa con risvolti molto critici nei confronti dei clienti, considerando la possibilità di trovare persone allergiche o intolleranti agli oli di semi. Da qui la necessità di porre un freno alla cattiva abitudine del rabbocco che giunge solo ora, dopo che l’iniziativa legislativa in sede europea è stata bloccata per l’opposizione dei premier di Gran Bretagna e Olanda nella primavera del 2013 (leggi l’articolo http://www.dinotteagronomo.com/?p=531).

LA SITUAZIONE DEI PRODUTTORI DI OLIO E TAPPI

Le associazioni Assitol e Federolio si sono incontrate il 3 Novembre scorso con i competenti uffici del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Nell’incontro il Ministero ha preso atto delle problematiche tecniche descritte dall’Assitol e dalla Federolio nonché della grave situazione che potrebbe determinarsi dato che non è stato previsto, per l’obbligo di utilizzazione del tappo antirabbico, alcun differimento della data di entrata in vigore della norma.
E’ stato inoltre evidenziato agli Uffici ministeriali come gli stessi produttori di tappi non sappiano ancora quale tipo di specifiche tecniche seguire per assicurare il rispetto della nuova norma, posto che vi sono varie tipologie di dispositivo di chiusura “antirabbocco” in uso nei paesi mediterranei che già hanno adottato norme analoghe, ma quei tappi non sono immediatamente idonei per tutte le tipologie di bottiglie in uso in Italia e non è chiaro se essi siano considerati conformi alla disposizioni, dato che nulla viene detto al riguardo, ne si fa riferimento a norme tecniche precise.
Per questo motivo i produttori di tappi non possono effettuare investimenti per preparare i tappi necessari all’industria olearia nazionale se non a seguito di chiare indicazioni sulle soluzioni conformi e per alcuni mesi le imprese confezionatrici non potranno disporne.
Il Ministero si è proposto di approfondire sul piano tecnico le varie “specifiche” che potrebbero essere seguite per assicurare il rispetto della nuova norma e di è riproposto di rappresentare la questione anche agli organi di vigilanza perché prendano atto della particolarità della situazione.
E’ doveroso sottolineare come la disciplina introdotta dalla suddetta legge sul tappo “anti-rabbocco” contrasti con il chiaro principio affermato nel 10° “considerando” del Reg. UE 1335/2013 di modifica del Reg. UE 29/2012 sulle norme di commercializzazione dell’olio di oliva che recita:
“I prodotti fabbricati ed etichettati nell’Unione o importati nell’Unione prima dell’applicazione del presente regolamento, ma conformemente al regolamento di esecuzione UE n. 29/2012, devono beneficiare di un periodo transitorio per permettere agli operatori di utilizzare la scorta d’imballaggi esistente e di smaltire i prodotti già confezionati”.
In questo caso agli operatori non è lasciata alcuna possibilità di smaltire le proprie giacenze, in quanto, non appena la norma è entrata in vigore, gli esercizi commerciali sono obbligati ad avere contenitori di olio di oliva vergine dotati di “tappo anti-rabbocco”.
Assitol e Federolio avranno, nei prossimi giorni, nuovi incontri con le competenti Amministrazioni nazionali in cui rappresenteranno nuovamente le problematiche già esposte, chiedendo che venga posto immediato rimedio alla situazione venutasi a creare in relazione al “tappo anti-rabbocco” per gli oli di oliva vergini ed extravergini destinati alla ristorazione e che comunque vengano urgentemente fornite le specifiche tecniche su tale dispositivo di chiusura.