Nuove tempistiche per la Valutazione Rischi


La Legge Europea 2013 bis (Procedura di infrazione n. 2010/4227), introduce all’art. 13, dopo il c. 3 dell’art. 28 del TU sicurezza lavoro 81/08 (Oggetto della valutazione dei rischi) il testo del c. 3-bis. L’argomento è quello della costituzione di una nuova impresa, circostanza nella quale il datore di lavoro, dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, deve comunque dare immediata evidenza, di aver provveduto a:

  1. indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali;
  2. indicare il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  3. individuare delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare;
  4. individuare i ruoli dell’organizzazione aziendale che devono dar corso a dette misure;
  5. individuare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L’informazione di aver assolto questi obblighi deve avvenire “attraverso immediata evidenza e con idonea documentazione”.

La stessa cura dell’informazione “attraverso immediata evidenza e con idonea documentazione” da rendere al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il datore di lavoro deve usare “anche in caso di:  a) rielaborazione della valutazione dei rischi; b) di aggiornamento delle misure di prevenzione”.

La circostanza della rielaborazione della valutazione dei rischi e dell’aggiornamento delle misure di prevenzione ha formato oggetto della modifica al TU 81/08 con l’integrazione dell’art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), resa conforme all’ordinamento europeo attraverso la Legge europea 2013 bis appena pubblicata in GU.

Le anomalie rispettivamente dell’art. 28 e 29 del TU 81/08 risiedevano sostanzialmente nei tempi troppo lunghi concessi al datore di lavoro per la elaborazione del DVR nel caso di nuova impresa (90 giorni) ovvero nel caso di rielaborazione del medesimo documento al verificarsi di causali modificative del processo produttivo e organizzativo (30 giorni).