Nuove regole introdotte dall’art. 62 della “legge sulle liberalizzazioni che regolarizza termini di pagamento, vendite e rapporti commerciali per tutta la filiera dell’agroalimentare.
Lo scorso 24 ottobre sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dall’articolo 62 del Decreto Legge n.2 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.27 del 24 marzo 2012, n 27. L’articolo fa parte della cosiddetta “legge sulle liberalizzazioni”, che va a modificare le regole commerciali nella compravendita dei prodotti agricoli e agroalimentari.
L’ha reso noto il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il DM 19 Ottobre 2012, recentemente pubblicato sul suo sito internet in Attuazione dell’articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n 27.
Le disposizioni previste dall’art. 62 puntano a una maggiore trasparenza dei rapporti all’interno della filiera: viene previsto l’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di beni agricoli e alimentari, vengono vietati e sanzionati i comportamenti sleali e si definiscono i termini di pagamento per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari (60 giorni per i prodotti non deperibili, 30 giorni per quelli deperibili).